ADEMPIMENTI I.MU. PER L'ANNO 2024
Chi deve pagare
Tutti possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
ATTENZIONE: se l’I.MU. annua complessiva riferita alla tua quota di possesso è inferiore o uguale ad € 9,00 non devi versare niente!
Novità rispetto agli anni scorsi
Dall'anno 2022, in seguito alla approvazione della delibera di C.C. n. 14 del 11.03.2022, è stata fissata al 1,06% l'aliquota relativa ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP.
Dall'anno 2020, in seguito alla soppressione della TA.S.I., viene ripristinata l'I.MU. sui fabbricati strumentali rurali (cat. D10).
Dall'anno 2020 il diritto di abitazione in capo al coniuge separato assegnatario dell'abitazione familiare si applica solo se contestuale all'affidamento dei figli (minorenni).
Dall'anno 2016 sono inoltre esclusi dal calcolo dell’I.MU.:
- I terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da I.A.P. o da Società Agricole
A decorrere dall'anno 2016, è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle abitazioni concesse in comodato da genitori a figli, o da figli a genitori, purché siano rispettate le seguenti norme:
- gli unici immobili abitativi posseduti da chi concede il comodato devono essere la propria abitazione principale e le relative pertinenze, e l'abitazione concessa in comodato e le relative pertinenze;
- questi due fabbricati devono essere ubicati nello stesso comune;
- l'abitazione concessa in comodato deve essere l'abitazione principale di chi la utilizza;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- l'agevolazione deve essere denunciata con dichiarazione di variazione I.MU.;
Dall'anno 2014 sono esclusi dal calcolo dell’I.MU.:
- L’abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9)
- Gli immobili merce non locati e costruiti dall’azienda proprietaria
Come si paga
Esclusivamente mediante modello F24, elaborato dal nostro Ufficio Tributi, da un C.A.F., da un professionista abilitato, o direttamente dal contribuente.
L’Ufficio Tributi provvederà, all'inizio di giugno, all'invio a domicilio, o tramite mail (se comunicata all'Ufficio) delle deleghe F24 per il pagamento dell'acconto e del saldo I.MU. anno 2024.
I dati saranno aggiornati al 29 febbraio 2024. Per le variazioni intervenute successivamente, ogni contribuente dovrà richiedere il nuovo calcolo e la trasmissione della nuova delega F24 all'Ufficio Tributi.
Potranno accedere al servizio tutti i cittadini privati proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) nel nostro comune.
Non si potrà invece effettuare il servizio massivo alle società di persone e di capitali. Resta sempre la possibilità di presentare richiesta diretta allo sportello o tramite mail.
Scadenze di pagamento
17 GIUGNO 2024: Rata di acconto pari al 50% dell'imposta totale anno 2024
16 DICEMBRE 2024: Rata di saldo pari alla rimanente imposta dovuta a conguaglio.
Aliquote valide per l'anno 2024
Immobile |
ALIQUOTA |
Abitazioni principali cat. A01 - A08 - A09 |
0,6% |
Fabbricati strumentali rurali |
0,1% |
Immobili gruppo D, ad eccezione della cat. D05 |
0,86% (di cui lo 0,76% riservato allo Stato) |
Immobili cat. D05 (Istituti di credito e similari) |
1,06% (di cui lo 0,76% riservato allo Stato) |
Terreni agricoli non condotti direttamente |
1,06% |
Immobili merce |
0% |
Aree fabbricabili |
1,06% |
Tutti gli altri immobili |
1,06% |
Detrazione abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9)
€ 200,00 estesa anche alle pertinenze (massimo un garage categoria C6 e una tettoia categoria C7 e un magazzino – non adibito ad attività lavorativa – categoria C2)
ATTENZIONE:
- è ABITAZIONE PRINCIPALE quella in cui si ha la RESIDENZA ANAGRAFICA e la DIMORA ABITUALE
- l’abitazione principale è esclusa dall’I.MU. a decorrere dal 2014, ad eccezione delle abitazioni di cat. A1, A8 e A9.
Come si fanno i calcoli
Se disponi delle rendite o degli estremi catastali, puoi utilizzare l’apposito programma on-line .
Cosa fare in caso di ritardato versamento
E’ possibile sanare il tardivo versamento tramite uno strumento chiamato “ravvedimento operoso”.
All’I.MU. dovuta dovrai aggiungere una sanzione minima, diversa a seconda del periodo di ritardo, e gli interessi calcolati al tasso legale.
Dall'anno 2020, non esiste più alcun limite di ritardo entro il quale dovrai sanare l'omesso versamento, fatta salva l'eventuale notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune.
Devi utilizzare il modello F24, ed anche in questo caso l’Ufficio Tributi è a tua completa disposizione per i calcoli e la compilazione del modello.
Per i primi 14 giorni di ritardo: la sanzione è pari al 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Dal 15° giorno al 30° giorno di ritardo: la sanzione è pari al 1,5%.
Dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo: la sanzione è pari al 1,67%.
Dal 91° giorno ad un anno di ritardo: la sanzione è pari al 3,75%.
Dopo un anno e fino a due anni di ritardo: la sanzione è pari al 4,29%.
Oltre due anni di ritardo (fino a che non viene emesso l'avviso di accertamento): la sanzione è pari al 5%